Protezione Civile
La legge nº 225 del 24 Febbraio 1992 dispone che le province partecipino all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:
- alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile;
- alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
La legge 225 istituisce, per le suddette finalità, il Comitato Provinciale di Protezione Civile.
Il decreto legislativo nº 112 del 31 marzo 1998 conferisce alle province le funzioni relative a:
- all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992 nº 225.
È da rilevare come le competenze di cui ai punti 2) e 3) erano state originariamente assegnate dalla legge 225 alle prefetture.
La legge regionale nº 14 del 31 agosto 1998 dispone che le province regionali istituiscano gli uffici di protezione civile per far fronte alle competenze assegnate dal d.lgs. 112/98.
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